ALLESTIMENTI SPECIALI

GDP Service è da anni il punto di riferimento a Bari e provincia per la realizzazione di allestimenti speciali attraverso l’installazione di ausili per la guida e il trasporto, adattati per persone con disabilità.

Ogni giorno affianchiamo i nostri clienti realizzando per loro sistemi di guida e trasporto personalizzati, sicuri ed efficienti con i quali ritrovare libertà e autonomia.

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La patente B Speciale

domande e risposte

La patente B speciale è un certificato di idoneità che consente al disabile di guidare motoveicoli, con esclusione dei motocicli, e autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 8.

Per ottenere il rilascio della patente B speciale il disabile deve sottoporsi a visita presso un’apposita Commissione medica locale (CML).

In genere, in ogni Provincia, è presente una CML, la quale è presieduta dal responsabile della medicina legale dell’Asl in cui si trova ed è composta da altri due medici. Alcune volte, è integrata da un medico dei servizi territoriali della riabilitazione e da un ingegnere della carriera direttiva della Motorizzazione civile oltre che da personale specialistico laddove necessario.

Per richiedere la visita di idoneità il disabile deve presentare un certificato medico redatto su un apposito modulo (certificato anamnestico), al quale va allegato un documento di riconoscimento.

Se il disabile intende trasformare la patente normale già conseguita in speciale, deve presentare tale permesso in sostituzione del documento di riconoscimento.

In caso di minorazioni agli arti o alla colonna vertebrale che comportano l’utilizzo di adeguati mezzi protesici o adattamenti particolari ai veicoli da guidare, la CML deve verificare anche la funzionalità delle protesi. A tal fine il disabile deve esibire la certificazione rilasciata dal costruttore. La CML, inoltre, deve individuare gli adattamenti che vanno apportati al veicolo, la cui efficienza verrà accertata al momento del collaudo del mezzo.

Se la CML nutre qualche dubbio circa l’idoneità alla guida, si procede a una prova pratica su un veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze [2].

Il certificato di idoneità rilasciato dalla CML ha una validità di 90 giorni.

Nel certificato di idoneità rilasciato dalla CML sono indicati i dispositivi di guida che devono essere utilizzati dal disabile. Queste modifiche andranno riportate sia sul foglio rosa sia sulla patente.

Dopo il rilascio del certificato di idoneità e del foglio rosa il disabile può iniziare ad esercitarsi alla guida e, quindi, sostenere gli esami pratici, guidando, se richiesto, un veicolo adattato secondo le indicazioni fornite dalla CML. In sede di prova pratica, spetta all’ingegnere della Motorizzazione civile confermare gli adattamenti ipotizzati dalla CML o prevederne diversi. Anche il candidato può richiederne ulteriori.

Una volta superato l’esame pratico, viene rilasciata la patente di guida speciale, nella quale sono riportati gli adattamenti prescritti che per motivi di privacy sono indicati con codici numerici.

Nel caso in cui il disabile è già titolare di una patente normale, non deve sostenere l’esame teorico di guida e può guidare qualsiasi mezzo purché provvisto degli adattamenti prescritti dalla CML.

La validità della patente B speciale è di 5 anni anche se la CML può decidere una durata inferiore. Il rinnovo della patente speciale B segue due procedure diverse a seconda se la patologia di cui è affetto il disabile, sia stabilizzata o meno.

Pertanto, se in sede di prima visita di accertamento dei requisiti di idoneità psicofisici effettuata presso la CML, il disabile è stato giudicato affetto da una patologia non suscettibile di aggravamento, per il rinnovo deve rivolgersi all’ufficio dell’Asl territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L’accertamento può essere effettuato anche da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico monocratico.

La scadenza della patente sarà quella prescritta per i permessi di guida ordinari ovvero ogni 10 anni fino a 50 anni, ogni 5 anni fino a 70 anni e ogni 3 anni fino agli 80 anni.

Se il disabile, invece, è affetto da una patologia non stabilizzata e suscettibile di aggravamento deve rivolgersi alla CML al fine di fissare un appuntamento per la visita di idoneità. In tal caso, deve presentare un certificato medico redatto su un apposito modulo e la copia della patente di cui è già in possesso. 

Codici unionali

DECRETO MIN. DEI TRASPORTI DEL 04/11/2016

codici armonizzati, sia UE che nazionali, indicano limitazioni, restrizioni, abilitazioni, adattamenti di cui deve essere munito il veicolo condotto e particolari obblighi a cui è soggetto il titolare del documento.

Ricerca nella tabella accanto i codici per individuare i dispositivi di cui hai bisogno.

Codici da 01 a 99codici armonizzati dell'Unione europea
CONDUCENTE (motivi medici)
01. Correzione della vista e/o protezione degli occhi
01.01.Occhiali
01.02.Lenti a contatto
01.05.Occlusore oculare
01.06.Occhiali o lenti a contatto
01.07. Aiuto ottico specifico
02.Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione
03.Protesi/ortosi per gli arti
03.01.Protesi/ortosi per gli arti superiori
03.02.Protesi/ortosi per gli arti inferiori
MODIFICHE DEL VEICOLO
10. Cambio di velocità modificato
10.02. Selezione automatica del rapporto di trasmissione
10.04. Dispositivo di controllo della trasmissione adattato
15. Frizione modificata
15.01. Pedale della frizione adattato
15.02. Frizione manuale
15.03.Frizione automatica
15.04. Misura per impedire il blocco o l’azionamento del pedale della frizione
20. Dispositivi di frenatura modificati
20.01.Pedale del freno adattato
20.03.Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro
20.04.Pedale del freno a scorrimento
20.05. Pedale del freno basculante
20.06. Freno manuale
20.07. Azionamento del freno con una forza massima di ... N (*) [ad. esempio: “20.07(300N)”]
20.09. Freno di stazionamento adattato
20.12. Misura per impedire il blocco o l’azionamento del pedale del freno
20.13. Freno a ginocchio
20.14. Azionamento del dispositivo di frenatura assistito da una forza esterna
25. Dispositivo di accelerazione modificato
25.01. Pedale dell’acceleratore adattato
25.03. Pedale dell’acceleratore basculante
25.04. Acceleratore manuale
25.05. Acceleratore a ginocchio
25.06. Azionamento dell’acceleratore assistito da una forza esterna
25.08. Pedale dell’acceleratore sul lato sinistro
25.09. Misura per impedire il blocco o l’azionamento del pedale dell’acceleratore
31. Adattamenti e protezioni dei pedali
31.01. Set supplementare di pedali paralleli
31.02. Pedali sullo stesso livello (o quasi)
31.03. Misura per impedire il blocco o l’azionamento dei pedali dell’acceleratore e del freno quando i pedali non sono azionati dai piedi
31.04. Fondo rialzato
32. Sistemi combinati di freno di servizio e di acceleratore
32.01. Sistema combinato di acceleratore e freno di servizio controllato tramite una mano
32.02. Sistema combinato di acceleratore e freno di servizio controllato da una forza esterna
33. Sistemi combinati di freno di servizio, acceleratore e sterzo
33.01. Sistema combinato di acceleratore, freno di servizio e sterzo controllato da una forza esterna tramite una mano
33.02. Sistema combinato di acceleratore, freno di servizio e sterzo controllato da una forza esterna tramite due mani
35. Disposizione dei comandi modificata. (interruttori dei fari, tergicristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione ecc.)
35.02. Comandi azionabili senza togliere le mani dal dispositivo di sterzo
35.03. Comandi azionabili senza togliere la mano sinistra dal dispositivo di sterzo
35.04. Comandi azionabili senza togliere la mano destra dal dispositivo di sterzo
35.05. Comandi azionabili senza togliere le mani dal dispositivo di sterzo e senza rilasciare i meccanismi dell’acceleratore e dei freno
40. Sterzo modificato
40.01. Sterzo con forza massima di azionamento di ... N (*) [ad esempio “40.01 (140N)”]
40.05. Volante adattato (a sezione allargata e/o rinforzata, di diametro ridotto ecc.)
40.06. Posizione adattata del volante
40.09. Sterzo controllato tramite piede
40.11. Dispositivo di assistenza al volante
40.14. Servosterzo alternativo adattato controllato tramite una mano o un braccio Servosterzo alternativo adattato controllato tramite due mani o due braccia
42. Dispositivi di visione laterale/posteriore modificati
42.02. Dispositivo retrovisore adattato
42.03. Dispositivo interno aggiuntivo che permette una visione laterale
42.05. Dispositivo di visione degli angoli ciechi
43. Posizione del sedile del conducente
43.01. Altezza del sedile conducente che consente una visione normale e a distanza normale dal volante e dai pedali
43.02. Sedile conducente adattato alla forma del corpo
43.03. Sedile conducente con supporto laterale per una buona stabilità
43.04. Sedile conducente dotato di braccioli
43.06. Adattamento della cintura di sicurezza
43.07. Tipo di cinture di sicurezza con supporto per una buona stabilità
44. Modifiche ai motocicli (il codice deve essere indicato in dettaglio)
44.01. Impianto frenante su una sola leva
44.02. Freno della ruota anteriore adattato
44.03. Freno della ruota posteriore adattato
44.04. Acceleratore adattato
44.08. Altezza del sedile tale da permettere al conducente, da seduto, di raggiungere il cuoio con ambedue i piedi contemporaneamente e di tenere in equilibrio il motociclo in posizione di arresto e di stazionamento
44.09. Forza massima di stazionamento del freno della ruota anteriore ... N (*) [ad esempio “44.09 (140N)”]
44.10. Forza massima di azionamento del freno della ruota posteriore ... N (*) [ad esempio 44.10(240N)”]
44.11. Poggiapiedi adattato
44.12. Manubrio adattato
45. Solo per motocicli con sidecar
46. Solo per tricicli
47. Limitata a veicoli di più di due ruote in cui non è necessario l’equilibrio del conducente per l’avviamento, l’arresto e lo stazionamento
50. Limitata ad uno specifico veicolo/numero di telaio (codice identificativo del veicolo) Lettere utilizzate in combinazione con i codici da 01 a 44 per ulteriori specifiche:
a: a sinistra
b: a destra
c: mano
d: piede
e: nel mezzo
f: braccio
g: pollice
CODICI RELATIVI A LIMITAZIONI DELL’USO
61. Guida in orario diurno (ad esempio: da un’ora dopo l’alba ad un’ora prima del tramonto)
62. Guida entro un raggio di ... km dal luogo di residenza del titolare o solo nell’ambito della città/regione
63. Guida senza passeggeri
64. Velocità di guida limitata a ... km/h
65. Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di una patente di categoria almeno equivalente
66. Guida Senza rimorchio
67. Guida non autorizzata in autostrada
68. Niente alcool
69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436. L’indicazione di una data di scadenza è facoltativa (ad esempio, “69” o “69” (1.1.2016))
QUESTIONI AMMINISTRATIVE
70. Sostituzione della patente n. ... rilasciata da ... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio “70.0123456789.NL”)
71. Duplicato della patente n. ... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio "71.987654321.HR")
73. Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a quattro ruote (B1)
78. Limitata a veicoli con cambio automatico
79. [...] Limitata a veicoli conformi a quanto specificato fra parentesi, in applicazione dell’articolo 13 della presente direttiva.
79.01.Limitata a veicoli a due ruote con o senza side-car
79.02. Limitata a veicoli di categoria AM del tipo a tre ruote o quadriciclo leggero
79.03. Limitata a tricicli
79.04. Limitata a tricicli ai quali è agganciato un rimorchio la cui massa limite non supera 750 kg
79.05. Motociclo di categoria A1 con un rapporto potenza/peso superiore a 0,1 kW/kg
79.06. Veicolo di categoria BE nel quale la massa limite del rimorchio supera 3.500 kg
80. Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di categoria A del tipo triciclo a motore di età inferiore a 24 anni
81. Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di categoria A del tipo motociclo a due ruote di età inferiore a 21 anni
95. Conducente titolare di CQC (carta di qualificazione del conducente) in regola con l’obbligo di idoneità professionale di cui alla direttiva 2003/59/CE fi no a [ad esempio: “95(1.1.12)”]
96. Veicoli di categoria B a cui è agganciato un rimorchio con una massa limite superiore a 750 kg quando la massa limite complessiva supera 3.500 kg ma non sup. a 4.250 kg
97. Non autorizzata per la guida di un veicolo di categoria C1 che rientra nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85 (**)
Codici 100 e superioricodici nazionali, validi unicamente per la circolazione sul territorio dello Stato membro che ha rilasciato la patente.
Se un codice si applica a tutte le categorie per le quali è rilasciata la patente, può essere stampato nello spazio sotto le voci 9

I dispositivi Guidosimplex

Ogni giorno ci impegniamo per selezionare e installare dispositivi e ausili adattati alle persone con disabilità, per realizzare la possibilità di tornare a guidare.

Allestimenti speciali realizzati con soluzioni tecnologicamente avanzate per la guida e il trasporto.

DISPOSITIVI DI GUIDA

  • acceleratori a wireless, elettronico o a cursore
  • freni a spinta manuale
  • mono-leve acceleratori freno
  • azionamento servizi: centralina a comandi per azionare luci, tergicristalli o clacson
  • frizioni automatiche
  • impugnature-adattamento
  • adattamento pedali
  • adattamento freno soccorso
  • tetraplegia: joystick per il comando di freno, acceleratore e sterzo o servizi a comandi vocali.

dispositivi di trasporto

  • sollevatori
  • veicoli piano ribassato
  • rampe
  • imbarco passeggero
  • sistemi di ancoraggio
  • base elettrica per la movimentazione dei sedili
  • sali e guida, la soluzione per rendere autonoma una persona in carrozzina alla guida.

Rimborsi e agevolazioni fiscali

Detrazione IRPEF del 19%

nella misura del 19% della spesa sostenuta; compete nel limite della spesa di 18.075,99€ per un solo veicolo ogni 4 anni​

IVA AGEVOLATA 4%

sono agevolate le auto con cilindrata fino a 2000 centimetri cubici (benzina) e 2800 (diesel); l’aliquota agevolata si applica per l’acquisto di un solo veicolo ogni 4 anni dalla data di acquisto del precedente veicolo

rimborso del 20%

Per i residenti in Puglia è previsto un rimborso pari 20% della spesa sostenuta emesso con assegno circolare dall'ufficio protesico dell'ASL di appartenenza.