GDP Service è da anni il punto di riferimento a Bari e provincia per la realizzazione di allestimenti speciali attraverso l’installazione di ausili per la guida e il trasporto, adattati per persone con disabilità.
Ogni giorno affianchiamo i nostri clienti realizzando per loro sistemi di guida e trasporto personalizzati, sicuri ed efficienti con i quali ritrovare libertà e autonomia.
La patente B speciale è un certificato di idoneità che consente al disabile di guidare motoveicoli, con esclusione dei motocicli, e autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 8.
Per ottenere il rilascio della patente B speciale il disabile deve sottoporsi a visita presso un’apposita Commissione medica locale (CML).
In genere, in ogni Provincia, è presente una CML, la quale è presieduta dal responsabile della medicina legale dell’Asl in cui si trova ed è composta da altri due medici. Alcune volte, è integrata da un medico dei servizi territoriali della riabilitazione e da un ingegnere della carriera direttiva della Motorizzazione civile oltre che da personale specialistico laddove necessario.
Per richiedere la visita di idoneità il disabile deve presentare un certificato medico redatto su un apposito modulo (certificato anamnestico), al quale va allegato un documento di riconoscimento.
Se il disabile intende trasformare la patente normale già conseguita in speciale, deve presentare tale permesso in sostituzione del documento di riconoscimento.
In caso di minorazioni agli arti o alla colonna vertebrale che comportano l’utilizzo di adeguati mezzi protesici o adattamenti particolari ai veicoli da guidare, la CML deve verificare anche la funzionalità delle protesi. A tal fine il disabile deve esibire la certificazione rilasciata dal costruttore. La CML, inoltre, deve individuare gli adattamenti che vanno apportati al veicolo, la cui efficienza verrà accertata al momento del collaudo del mezzo.
Se la CML nutre qualche dubbio circa l’idoneità alla guida, si procede a una prova pratica su un veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze [2].
Il certificato di idoneità rilasciato dalla CML ha una validità di 90 giorni.
Nel certificato di idoneità rilasciato dalla CML sono indicati i dispositivi di guida che devono essere utilizzati dal disabile. Queste modifiche andranno riportate sia sul foglio rosa sia sulla patente.
Dopo il rilascio del certificato di idoneità e del foglio rosa il disabile può iniziare ad esercitarsi alla guida e, quindi, sostenere gli esami pratici, guidando, se richiesto, un veicolo adattato secondo le indicazioni fornite dalla CML. In sede di prova pratica, spetta all’ingegnere della Motorizzazione civile confermare gli adattamenti ipotizzati dalla CML o prevederne diversi. Anche il candidato può richiederne ulteriori.
Una volta superato l’esame pratico, viene rilasciata la patente di guida speciale, nella quale sono riportati gli adattamenti prescritti che per motivi di privacy sono indicati con codici numerici.
Nel caso in cui il disabile è già titolare di una patente normale, non deve sostenere l’esame teorico di guida e può guidare qualsiasi mezzo purché provvisto degli adattamenti prescritti dalla CML.
La validità della patente B speciale è di 5 anni anche se la CML può decidere una durata inferiore. Il rinnovo della patente speciale B segue due procedure diverse a seconda se la patologia di cui è affetto il disabile, sia stabilizzata o meno.
Pertanto, se in sede di prima visita di accertamento dei requisiti di idoneità psicofisici effettuata presso la CML, il disabile è stato giudicato affetto da una patologia non suscettibile di aggravamento, per il rinnovo deve rivolgersi all’ufficio dell’Asl territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L’accertamento può essere effettuato anche da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico monocratico.
La scadenza della patente sarà quella prescritta per i permessi di guida ordinari ovvero ogni 10 anni fino a 50 anni, ogni 5 anni fino a 70 anni e ogni 3 anni fino agli 80 anni.
Se il disabile, invece, è affetto da una patologia non stabilizzata e suscettibile di aggravamento deve rivolgersi alla CML al fine di fissare un appuntamento per la visita di idoneità. In tal caso, deve presentare un certificato medico redatto su un apposito modulo e la copia della patente di cui è già in possesso.
I codici armonizzati, sia UE che nazionali, indicano limitazioni, restrizioni, abilitazioni, adattamenti di cui deve essere munito il veicolo condotto e particolari obblighi a cui è soggetto il titolare del documento.
Ricerca nella tabella accanto i codici per individuare i dispositivi di cui hai bisogno.
Codici da 01 a 99 | codici armonizzati dell'Unione europea |
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CONDUCENTE (motivi medici) | |
01. | Correzione della vista e/o protezione degli occhi |
01.01. | Occhiali |
01.02. | Lenti a contatto |
01.05. | Occlusore oculare |
01.06. | Occhiali o lenti a contatto |
01.07. | Aiuto ottico specifico |
02. | Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione |
03. | Protesi/ortosi per gli arti |
03.01. | Protesi/ortosi per gli arti superiori |
03.02. | Protesi/ortosi per gli arti inferiori |
MODIFICHE DEL VEICOLO | |
10. | Cambio di velocità modificato |
10.02. | Selezione automatica del rapporto di trasmissione |
10.04. | Dispositivo di controllo della trasmissione adattato |
15. | Frizione modificata |
15.01. | Pedale della frizione adattato |
15.02. | Frizione manuale |
15.03. | Frizione automatica |
15.04. | Misura per impedire il blocco o l’azionamento del pedale della frizione |
20. | Dispositivi di frenatura modificati |
20.01. | Pedale del freno adattato |
20.03. | Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro |
20.04. | Pedale del freno a scorrimento |
20.05. | Pedale del freno basculante |
20.06. | Freno manuale |
20.07. | Azionamento del freno con una forza massima di ... N (*) [ad. esempio: “20.07(300N)”] |
20.09. | Freno di stazionamento adattato |
20.12. | Misura per impedire il blocco o l’azionamento del pedale del freno |
20.13. | Freno a ginocchio |
20.14. | Azionamento del dispositivo di frenatura assistito da una forza esterna |
25. | Dispositivo di accelerazione modificato |
25.01. | Pedale dell’acceleratore adattato |
25.03. | Pedale dell’acceleratore basculante |
25.04. | Acceleratore manuale |
25.05. | Acceleratore a ginocchio |
25.06. | Azionamento dell’acceleratore assistito da una forza esterna |
25.08. | Pedale dell’acceleratore sul lato sinistro |
25.09. | Misura per impedire il blocco o l’azionamento del pedale dell’acceleratore |
31. | Adattamenti e protezioni dei pedali |
31.01. | Set supplementare di pedali paralleli |
31.02. | Pedali sullo stesso livello (o quasi) |
31.03. | Misura per impedire il blocco o l’azionamento dei pedali dell’acceleratore e del freno quando i pedali non sono azionati dai piedi |
31.04. | Fondo rialzato |
32. | Sistemi combinati di freno di servizio e di acceleratore |
32.01. | Sistema combinato di acceleratore e freno di servizio controllato tramite una mano |
32.02. | Sistema combinato di acceleratore e freno di servizio controllato da una forza esterna |
33. | Sistemi combinati di freno di servizio, acceleratore e sterzo |
33.01. | Sistema combinato di acceleratore, freno di servizio e sterzo controllato da una forza esterna tramite una mano |
33.02. | Sistema combinato di acceleratore, freno di servizio e sterzo controllato da una forza esterna tramite due mani |
35. | Disposizione dei comandi modificata. (interruttori dei fari, tergicristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione ecc.) |
35.02. | Comandi azionabili senza togliere le mani dal dispositivo di sterzo |
35.03. | Comandi azionabili senza togliere la mano sinistra dal dispositivo di sterzo |
35.04. | Comandi azionabili senza togliere la mano destra dal dispositivo di sterzo |
35.05. | Comandi azionabili senza togliere le mani dal dispositivo di sterzo e senza rilasciare i meccanismi dell’acceleratore e dei freno |
40. | Sterzo modificato |
40.01. | Sterzo con forza massima di azionamento di ... N (*) [ad esempio “40.01 (140N)”] |
40.05. | Volante adattato (a sezione allargata e/o rinforzata, di diametro ridotto ecc.) |
40.06. | Posizione adattata del volante |
40.09. | Sterzo controllato tramite piede |
40.11. | Dispositivo di assistenza al volante |
40.14. | Servosterzo alternativo adattato controllato tramite una mano o un braccio Servosterzo alternativo adattato controllato tramite due mani o due braccia |
42. | Dispositivi di visione laterale/posteriore modificati |
42.02. | Dispositivo retrovisore adattato |
42.03. | Dispositivo interno aggiuntivo che permette una visione laterale |
42.05. | Dispositivo di visione degli angoli ciechi |
43. | Posizione del sedile del conducente |
43.01. | Altezza del sedile conducente che consente una visione normale e a distanza normale dal volante e dai pedali |
43.02. | Sedile conducente adattato alla forma del corpo |
43.03. | Sedile conducente con supporto laterale per una buona stabilità |
43.04. | Sedile conducente dotato di braccioli |
43.06. | Adattamento della cintura di sicurezza |
43.07. | Tipo di cinture di sicurezza con supporto per una buona stabilità |
44. | Modifiche ai motocicli (il codice deve essere indicato in dettaglio) |
44.01. | Impianto frenante su una sola leva |
44.02. | Freno della ruota anteriore adattato |
44.03. | Freno della ruota posteriore adattato |
44.04. | Acceleratore adattato |
44.08. | Altezza del sedile tale da permettere al conducente, da seduto, di raggiungere il cuoio con ambedue i piedi contemporaneamente e di tenere in equilibrio il motociclo in posizione di arresto e di stazionamento |
44.09. | Forza massima di stazionamento del freno della ruota anteriore ... N (*) [ad esempio “44.09 (140N)”] |
44.10. | Forza massima di azionamento del freno della ruota posteriore ... N (*) [ad esempio 44.10(240N)”] |
44.11. | Poggiapiedi adattato |
44.12. | Manubrio adattato |
45. | Solo per motocicli con sidecar |
46. | Solo per tricicli |
47. | Limitata a veicoli di più di due ruote in cui non è necessario l’equilibrio del conducente per l’avviamento, l’arresto e lo stazionamento |
50. | Limitata ad uno specifico veicolo/numero di telaio (codice identificativo del veicolo) Lettere utilizzate in combinazione con i codici da 01 a 44 per ulteriori specifiche: a: a sinistra b: a destra c: mano d: piede e: nel mezzo f: braccio g: pollice |
CODICI RELATIVI A LIMITAZIONI DELL’USO | |
61. | Guida in orario diurno (ad esempio: da un’ora dopo l’alba ad un’ora prima del tramonto) |
62. | Guida entro un raggio di ... km dal luogo di residenza del titolare o solo nell’ambito della città/regione |
63. | Guida senza passeggeri |
64. | Velocità di guida limitata a ... km/h |
65. | Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di una patente di categoria almeno equivalente |
66. | Guida Senza rimorchio |
67. | Guida non autorizzata in autostrada |
68. | Niente alcool |
69. | Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436. L’indicazione di una data di scadenza è facoltativa (ad esempio, “69” o “69” (1.1.2016)) |
QUESTIONI AMMINISTRATIVE | |
70. | Sostituzione della patente n. ... rilasciata da ... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio “70.0123456789.NL”) |
71. | Duplicato della patente n. ... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio "71.987654321.HR") |
73. | Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a quattro ruote (B1) |
78. | Limitata a veicoli con cambio automatico |
79. | [...] Limitata a veicoli conformi a quanto specificato fra parentesi, in applicazione dell’articolo 13 della presente direttiva. |
79.01. | Limitata a veicoli a due ruote con o senza side-car |
79.02. | Limitata a veicoli di categoria AM del tipo a tre ruote o quadriciclo leggero |
79.03. | Limitata a tricicli |
79.04. | Limitata a tricicli ai quali è agganciato un rimorchio la cui massa limite non supera 750 kg |
79.05. | Motociclo di categoria A1 con un rapporto potenza/peso superiore a 0,1 kW/kg |
79.06. | Veicolo di categoria BE nel quale la massa limite del rimorchio supera 3.500 kg |
80. | Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di categoria A del tipo triciclo a motore di età inferiore a 24 anni |
81. | Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di categoria A del tipo motociclo a due ruote di età inferiore a 21 anni |
95. | Conducente titolare di CQC (carta di qualificazione del conducente) in regola con l’obbligo di idoneità professionale di cui alla direttiva 2003/59/CE fi no a [ad esempio: “95(1.1.12)”] |
96. | Veicoli di categoria B a cui è agganciato un rimorchio con una massa limite superiore a 750 kg quando la massa limite complessiva supera 3.500 kg ma non sup. a 4.250 kg |
97. | Non autorizzata per la guida di un veicolo di categoria C1 che rientra nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85 (**) |
Codici 100 e superiori | codici nazionali, validi unicamente per la circolazione sul territorio dello Stato membro che ha rilasciato la patente. |
Se un codice si applica a tutte le categorie per le quali è rilasciata la patente, può essere stampato nello spazio sotto le voci 9 |
Ogni giorno ci impegniamo per selezionare e installare dispositivi e ausili adattati alle persone con disabilità, per realizzare la possibilità di tornare a guidare.
Allestimenti speciali realizzati con soluzioni tecnologicamente avanzate per la guida e il trasporto.
nella misura del 19% della spesa sostenuta; compete nel limite della spesa di 18.075,99€ per un solo veicolo ogni 4 anni
sono agevolate le auto con cilindrata fino a 2000 centimetri cubici (benzina) e 2800 (diesel); l’aliquota agevolata si applica per l’acquisto di un solo veicolo ogni 4 anni dalla data di acquisto del precedente veicolo
Per i residenti in Puglia è previsto un rimborso pari 20% della spesa sostenuta emesso con assegno circolare dall'ufficio protesico dell'ASL di appartenenza.
via Camillo Rosalba, 50/A
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